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Al dipendente che ha contratto debiti poi non soddisfatti, può essere pignorato parte dello stipendio mensile e del TFR. |
All’azienda viene notificato un atto di pignoramento, da quel giorno, pur non essendo parte del rapporto tra il dipendente ed il creditore pignorante (ad esempio una banca, o l’ex moglie...), l’azienda è tenuta quale custode a tutelare gli interessi del creditore pignorante rispetto al dipendente. |
Nell’atto notificato viene anche richiesto all’azienda di comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell’art.547 cpc, i debiti che ha nei confronti del lavoratore pignorato (stipendio. TFR). |
Pertanto, non può liquidare anticipi di TFR al lavoratore, successivamente riceve dal giudice la comunicazione degli importi pignorati, mensilmente l’azienda è obbligata a trattenere in busta paga e quindi a bonificare al creditore, la quota di stipendio pignorata, fino a cessazione completa del debito. |
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